Il D.Lgs n. 14/2019 c.d. “Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza” ha introdotto nuovi limiti per la nomina dell’organo di controllo o del revisore in capo alle società a responsabilità limitata, limiti successivamente modificati dalla Legge 55/2019, in G.U. il 17 giugno 2019 n. 140, di conversione del D.L. 32/2019.
Ai sensi dell’art. 2477 del codice civile le Srl hanno l’obbligo di nominare l’organo di controllo o il revisore se:
a) sono tenute alla redazione del bilancio consolidato;
b) controllano una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) hanno superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
– totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
– ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
– dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
Le società che hanno superato tali limiti devono provvedere entro il 16 dicembre 2019 a nominare l’organo di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni.
Tale obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è stato superato alcuno dei predetti limiti.
UpLex informa, news anche su LinkedIn
