16 Aprile 2026 | News
Collegamento POS – Registratori telematici: cosa cambia dal 2026

A partire dal 1° gennaio 2026 è entrato in vigore un nuovo obbligo per gli esercenti: il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e i registratori telematici (RT).

Si tratta di un abbinamento “logico”, ossia una comunicazione all’Agenzia delle Entrate che associa la matricola del registratore telematico (RT) già censito in Anagrafe tributaria con i dati identificativi del POS (Terminal ID e dati dell’operatore finanziario).

Tale operazione viene effettuata tramite il portale Fatture e Corrispettivi” > “Vai a corrispettivi, mediante la specifica funzione “Gestione collegamenti”.

È una novità rilevante, introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024), con l’obiettivo di integrare il processo di incasso con quello di certificazione dei corrispettivi e rendere più facilmente individuabili eventuali incoerenze tra pagamenti elettronici e scontrini emessi.

L’esercente, nel momento in cui rileva una cessione o prestazione deve registrare anche la forma di pagamento utilizzata dal cliente, scegliendo tra “contante”, “pagamento elettronico” o “ticket” (buoni pasto, gift card, ecc).

L’obbligo riguarda tutti gli operatori che certificano i corrispettivi tramite registratore telematico e accettano pagamenti elettronici, non solo i classici POS da banco, ma anche soluzioni più moderne come app su smartphone, SoftPOS o piattaforme online.

L’adeguamento deve avvenire per i POS già in uso a gennaio 2026, entro il 20 aprile 2026 (45 giorni dalla disponibilità del servizio); per i POS attivati dall’1° febbraio 2026 e per i nuovi POS o variazioni, invece, il collegamento va effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

La sanzione è pari ad euro 100 per ciascun invio (nel limite di 1.000 per trimestre) in caso di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei predetti pagamenti elettronici, senza possibilità di applicazione del cumolo giuridico. Nel caso di mancato collegamento del RT agli strumenti di pagamento elettronico, inoltre, la sanzione varia da euro 1.000,00 ad euro 4.000,00.

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti ed ha indicato che nel caso di cessione di beni con pagamento elettronico differito è consigliabile che l’RT abbia tra le modalità di pagamento programmate, oltre a “Contante” / “Elettronico” / “Ticket”, anche “Non Pagato” al fine di rilasciare il documento commerciale con l’indicazione di quest’ultima dicitura; che le prestazioni incassate con assegno bancario o circolare sono da considerare una forma di pagamento in contante, mentre l’incasso con bonifico è una forma di pagamento elettronica.

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