07 Dicembre 2022 | News
Il sequestro dei crediti d’imposta originati da truffa per il Superbonus

Con sentenza n. 45558/2022, la Cassazione Penale ha annullato l’ordinanza che aveva disposto il dissequestro dei crediti di imposta, precedentemente attuato nei confronti di Poste italiane per la somma di oltre 6 milioni di euro.

L’articolata sentenza ha infatti stabilito che i crediti di imposta originati da truffa possono essere sopposti a sequestro preventivo, ai fini della confisca, anche qualora siano già stati oggetto di una precedente cessione, trattandosi di un acquisto a titolo derivativo e non originario del credito.

La Corte, con ampia argomentazione, ha stabilito che se il credito da superbonus è originato da una fraudolenta creazione dei presupposti per l’ottenimento dei benefici fiscali, lo stesso risulta di fatto inesistente e pertanto il credito derivante dal bonus anche se è già stato ceduto può essere “congelato” e sequestrato; ciò, salvo che non si provi la completa estraneità del terzo cessionario al fatto di reato, in questo caso, in danno del cessionario, non potrebbe essere operata la confisca.

La sentenza prosegue inoltre fornendo una esplicita definizione del soggetto estraneo al reato, ovvero colui che, pacifica la propria totale buona fede, abbia altresì utilizzato la diligenza necessaria per la situazione concreta e non abbia percepito alcun vantaggio o utilità dal reato.

Nel caso specifico, Poste Italiane giustificavano la “permanenza” della cessione del credito a proprio favore – e quindi la conseguente legittimità della compensazione fiscale – sostenendo la propria buona fede e la completa estraneità alla origine fraudolenta del credito.

La Corte tuttavia, pur precisando che la norma del decreto rilancio non dispone alcun obbligo di controllo in capo al cessionario, ha stabilito che – nel caso in questione – il cessionario avrebbe tratto un vantaggio dalla compensazione del credito, né avrebbe potuto qualificarsi come soggetto estraneo al reato in virtù della buona fede e/o assenza di negligenza anche in conforto delle note di aggiornamento periodicamente emanate dal UIF; soggiacendo quindi, al sequestro del profitto di reato che in questo caso consiste il credito d’imposta ceduto.

Il caso è stato sottoposto al riesame del Tribunale di Parma.

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