Isabella Albrizzi
Isabella Albrizzi
Avvocato
22 Novembre 2022 | News
AGCM: illegittime le modifiche contrattuali unilaterali sul prezzo della fornitura elettrica e del gas

L’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato ha emesso quattro provvedimenti cautelari nei confronti di altrettante società fornitrici di gas naturale e energia elettrica che non avrebbero rispettato la previsione normativa di cui all’articolo 3 del Decreto Aiuti-Bis, relativa al divieto di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

Il decreto legge n. 115/2022 (Aiuti-bis) ha infatti previsto la sospensione della efficacia delle modifiche contrattuali di fornitura elettrica e gas sino al prossimo 30 aprile 2023, anche nell’ipotesi in cui sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.

Le società prese in esame, invero, avrebbero eluso il divieto stabilito dal decreto, ora appellandosi alla clausola relativa alla eccesiva onerosità sopravvenuta, ora ritenendo valide le modifiche contrattuali inviate prima dell’entrata in vigore della norma, o comunicando la scadenza di offerte “bloccate” per poter applicare nuove condizioni peggiorative per il consumatore.

L’Agenzia ha pertanto sanzionato le modifiche delle condizioni contrattuali, la cui efficacia – in adesione al suddetto decreto- deve permanere sino alla data del 30.04.2023, imponendo alle stesse società, l’obbligo, sia di informare individualmente i consumatori del permanere dell’efficacia delle precedenti condizioni, sia di rendere note – in tempi brevi – le modalità di adeguamento assunte rispetto ai provvedimenti cautelari imposti.

Attualmente, l’AGCM sta verificando anche le condotte adottate dalle altre imprese energetiche ed eventuali variazioni delle condizioni economiche delle offerte preesistenti.

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