Si evidenziano talune novità emerse successivamente alla pubblicazione del c.d “Decreto Aiuti” D.L. n. 50/2022, nonché talune precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate (rif. Circolare n. 13/2022) che di seguito si riportano.
IMPRESE c.d. ENERGIVORE primo trimestre 2022
Ambito soggettivo
L’agevolazione in esame spetta alle imprese “energivore” (con consumo maggiore di 1 gW/h all’anno) di cui al Decreto MISE 21.12.2017, i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021, al netto di imposte e sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019, valutato anche tenendo conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
In particolare, il beneficio spetta, alle imprese:
• operanti nei settori degli Allegati 3 (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici, ecc.) e 5 (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico, ecc.) alla Linee guida CE;
• non rientranti tra quelle di cui al punto precedente, ma ricomprese nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 / 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha precisato che qualora l’impresa non risulti definitivamente iscritta nell’elenco relativo al 2022, sebbene presente nello stesso al momento della fruizione del credito d’imposta, la stessa dovrà restituire le somme utilizzate, maggiorate degli interessi.
Calcolo del costo medio al kW/h componente energia elettrica
Per calcolare il costo medio per kW/h della componente energia elettrica, si tiene conto dei costi sostenuti per:
1. l’energia elettrica, incluse le perdite di rete;
2. il dispacciamento, inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità;
3. la commercializzazione;
ad esclusione di ogni altro costo accessorio, diretto / indiretto indicato in fattura diverso dalla componente energetica.
A tal fine va fatto riferimento alla macrocategoria indicata in fattura alla voce “spesa per la materia energia”.
Possono essere considerati anche i costi della componente energetica eventualmente sostenuti in esecuzione di contratti di fornitura di durata, non rilevando il fatto che il prezzo di acquisto della stessa sia variabile per indicizzazione o predeterminato in misura fissa.
Non concorrono al calcolo del costo energetico a titolo esemplificativo, le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica e le imposte inerenti alla componente energia. Il costo medio va ridotto anche dei relativi sussidi, ossia di qualsiasi beneficio economico (fiscale/non fiscale) conseguito dall’impresa a copertura totale / parziale della componente energetica e ad essa direttamente collegata (trattasi di sussidi riconosciuti in euro/MWh o in conto esercizio sull’energia elettrica).
Per le imprese non ancora costituite all’01.10.2019 in mancanza di dati del parametro iniziale di riferimento l’Agenzia delle Entrate ha precisato che si considera l’importo di 59,91 euro/MWh derivante dalla somma dei seguenti componenti:
1. valore medio del PUN (Prezzo Unico Nazionale) all’ingrosso pari a 48,11 euro/MWh;
2. valore di riferimento del PD (Prezzo di Dispacciamento) pari a 11,80 euro/MWh.
Ambito oggettivo
Il credito d’imposta è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022 (01.01 – 31.03.2022).
Il beneficio in esame:
– è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 (codice tributo “6960”, anno di riferimento “2022”) a partire dalla data in cui risultano verificati i presupposti soggettivo e oggettivo ed entro il 31.12.2022;
– l’utilizzo del credito d’imposta anche per importi superiori a € 5.000 annui non richiede la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi né l’apposizione del visto di conformità, avendo “natura agevolativa”;
– in alternativa all’utilizzo in compensazione, è cedibile, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito/altri intermediari finanziari, con necessità di apporre il visto di conformità. Si precisa che solo la prima cessione è “libera”;
– il credito d’imposta, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, può essere utilizzato in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre, a condizione che le spese agevolate siano state sostenute nel predetto trimestre e documentate mediante fatture.
IMPRESE c.d ENERGIVORE secondo trimestre 2022
Ambito soggettivo
L’agevolazione in esame spetta alle imprese “energivore”, i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.
Trovano applicazione i chiarimenti già esaminati con riferimento ai seguenti aspetti:
• iscrizione nell’elenco CSEA per il 2022;
• rispetto del principio di competenza;
• determinazione del costo medio dell’energia elettrica;
• non rilevanza dei consumi stimati.
Per le imprese non ancora costituite all’01.01.2019 in mancanza di dati del parametro iniziale di riferimento l’Agenzia delle Entrate ha precisato che si considera l’importo di 69,26 euro/MWh dalla somma dei seguenti componenti:
1. valore medio del PUN (prezzo unico nazionale) all’ingrosso pari a 59,46 euro/MWh;
2. valore di riferimento del PD (prezzo di dispacciamento) pari a 9,80 euro/MWh.
Il beneficio è riconosciuto anche alle imprese che hanno prodotto e autoconsumato energia nel secondo trimestre 2022, per le quali l’aumento del costo per kW/h è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili fossili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione dell’energia elettrica.
Per tali imprese il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica (PUN).
Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha specificato che la produzione / autoconsumo di energia elettrica devono essere comprovati da idonea documentazione che consenta di attestarne l’effettiva corrispondenza quantitativa.
Ambito oggettivo
Il credito d’imposta spetta nella misura del 25% anzichè 20% (così aumentato dal D.L. n. 21/ 2022) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 (01.04 – 30.06.2022).
Il beneficio in esame:
– è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 (codice tributo “6961”, anno di riferimento “2022”) a partire dalla data in cui risultano verificati i presupposti soggettivo e oggettivo ed entro il 31.12.2022;
– l’utilizzo del credito d’imposta anche per importi superiori a € 5.000 annui non richiede la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi né l’apposizione del visto di conformità, avendo “natura agevolativa”;
– in alternativa all’utilizzo in compensazione, è cedibile, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito/altri intermediari finanziari, con necessità di apporre il visto di conformità. Si precisa che solo la prima cessione è “libera”;
– il credito d’imposta, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, può essere utilizzato in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre, a condizione che le spese agevolate siano state sostenute nel predetto trimestre e documentate mediante fatture.
IMPRESE c.d. NON ENERGIVORE secondo trimestre 2022
Ambito soggettivo
Possono accedere all’agevolazione in esame le imprese:
• diverse da quelle “energivore” di cui al Decreto MISE 21.12.2017;
• dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW;
• i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kW/h superiore al 30% relativo al primo trimestre 2019.
Calcolo del costo medio al kw/h componente energia elettrica
Per calcolare il costo medio per kW/h della componente energia elettrica, si tiene conto dei costi sostenuti per:
1. l’energia elettrica, incluse le perdite di rete;
2. il dispacciamento, inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità;
3. la commercializzazione;
ad esclusione di ogni altro costo accessorio, diretto / indiretto indicato in fattura diverso dalla componente energetica.
A tal fine va fatto riferimento alla macrocategoria indicata in fattura alla voce “spesa per la materia energia”.
Possono essere considerati anche i costi della componente energetica eventualmente sostenuti in esecuzione di contratti di fornitura di durata, non rilevando il fatto che il prezzo di acquisto della stessa sia variabile per indicizzazione o predeterminato in misura fissa.
Non concorrono al calcolo del costo energetico a titolo esemplificativo, le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica e le imposte inerenti alla componente energia. Il costo medio va ridotto anche dei relativi sussidi, ossia di qualsiasi beneficio economico (fiscale/non fiscale) conseguito dall’impresa a copertura totale / parziale della componente energetica e ad essa direttamente collegata (trattasi di sussidi riconosciuti in euro/MWh o in conto esercizio sull’energia elettrica).
Per le imprese non ancora costituite all’01.01.2019 in mancanza di dati del parametro iniziale di riferimento l’Agenzia delle Entrate ha precisato che si considera l’importo di 69,26 euro/MWh derivante dalla somma dei seguenti componenti:
• valore medio del PUN (Prezzo Unico Nazionale) all’ingrosso pari a 59,46 euro/MWh;
• valore di riferimento del PD (Prezzo di Dispacciamento) pari a 9,80 euro/MWh.
Ambito oggettivo
Il credito d’imposta spetta nella misura del 15% anziché del 12% (così aumentato dal D.L. n. 50/ 2022) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 (01.04 – 30.06.2022).
Il beneficio in esame:
– è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 (codice tributo “6963”, anno di riferimento “2022”) a partire dalla data in cui risultano verificati i presupposti soggettivo e oggettivo ed entro il 31.12.2022;
– l’utilizzo del credito d’imposta anche per importi superiori a € 5.000 annui non richiede la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi né l’apposizione del visto di conformità, avendo “natura agevolativa”;
– in alternativa all’utilizzo in compensazione, è cedibile, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito/altri intermediari finanziari, con necessità di apporre il visto di conformità. Si precisa che solo la prima cessione è “libera”;
– il credito d’imposta, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, può essere utilizzato in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre, a condizione che le spese agevolate siano state sostenute nel predetto trimestre e documentate mediante fatture.
Dott.ssa Gaia Ferrigno
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