Si evidenziano talune novità emerse successivamente alla pubblicazione del c.d “Decreto Aiuti” D.L. n. 50/2022, nonché talune precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate (rif. Circolare n. 13/2022) che di seguito si riportano.
IMPRESE c.d. NON GASIVORE secondo trimestre 2022
Ambito soggettivo
Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, alle imprese diverse da quelle “a forte consumo di gas naturale” di cui al D.L. n. 17/2022, che consumano gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici spetta un credito d’imposta.
L’agevolazione in esame spetta nella misura del 25% anziché 20% (così aumentato dal D.L. n. 50/2022) delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022 (01.04-30.06.2022).
Per poter beneficiare del bonus è necessario che il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.
Ambito oggettivo
Il beneficio in esame:
– è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 a partire dalla data in cui risultano verificati i presupposti soggettivo e oggettivo ed entro il 31.12.2022;
– l’utilizzo del credito d’imposta anche per importi superiori a € 5.000 annui non richiede la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi né l’apposizione del visto di conformità, avendo “natura agevolativa”;
– in alternativa all’utilizzo in compensazione, è cedibile, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito/altri intermediari finanziari, con necessità di apporre il visto di conformità. Si precisa che solo la prima cessione è “libera”;
– il credito d’imposta, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, può essere utilizzato in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre, a condizione che le spese agevolate siano state sostenute nel predetto trimestre e documentate mediante fatture.
IMPRESE c.d. GASIVORE primo trimestre 2022
Ambito soggettivo
Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, alle imprese che consumano gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici è riconosciuto un credito d’imposta. L’agevolazione in esame, novità del c.d. Decreto Aiuti D.L. 50/2022 per il primo trimestre 2022, spetta alle imprese “gasivore” che:
• operano in uno dei settori di cui all’Allegato 1 del Decreto MiTE 21.12.2021, ivi allegato, (produzione di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento in pelle / indumenti da lavoro / biancheria intima, fabbricazione di calzature, ecc.);
• hanno consumato, nel primo trimestre 2022 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’art. 3, comma 1, Decreto MiTE 21.12.2021 (1 gWh/anno) al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
Si precisa che per ottenere 1 gW/h considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Smc sono necessari 94.582 Smc, di conseguenza per accedere al credito d’imposta in esame è necessario un consumo di almeno 23.645,5 Smc.
Per poter beneficiare del bonus è necessario che il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio dell’ultimo trimestre 2019.
Ambito oggettivo
Il credito d’imposta spetta nella misura del 10% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato nel primo trimestre 2022 (01.01 – 31.03.2022).
Il beneficio in esame:
– è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 a partire dalla data in cui risultano verificati i presupposti soggettivo e oggettivo ed entro il 31.12.2022;
– l’utilizzo del credito d’imposta anche per importi superiori a € 5.000 annui non richiede la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi né l’apposizione del visto di conformità, avendo “natura agevolativa”;
– in alternativa all’utilizzo in compensazione, è cedibile, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito/altri intermediari finanziari, con necessità di apporre il visto di conformità. Si precisa che solo la prima cessione è “libera”;
– il credito d’imposta, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, può essere utilizzato in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre, a condizione che le spese agevolate siano state sostenute nel predetto trimestre e documentate mediante fatture.
IMPRESE c.d. GASIVORE secondo trimestre 2022
Ambito soggettivo
E’ riconosciuto un credito d’imposta per imprese “gasivore”, come precedentemente definite, per il secondo trimestre 2022, che abbiano consumato, nel primo trimestre 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’art. 3, comma 1, D.M. 541/2021, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici e che abbiano subìto un incremento significativo, superiore al 30%, del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), rispetto al primo trimestre dell’anno 2019.
Ambito oggettivo
Il credito d’imposta spetta nella misura del 20% anziché 15% (così aumentato dal D.L. n. 50/2022) delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022 (01.04 – 30.06.2022).
Il beneficio in esame:
– è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 a partire dalla data in cui risultano verificati i presupposti soggettivo e oggettivo ed entro il 31.12.2022;
– l’utilizzo del credito d’imposta anche per importi superiori a € 5.000 annui non richiede la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi né l’apposizione del visto di conformità, avendo “natura agevolativa”;
– in alternativa all’utilizzo in compensazione, è cedibile, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito/altri intermediari finanziari, con necessità di apporre il visto di conformità. Si precisa che solo la prima cessione è “libera”;
– il credito d’imposta, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, può essere utilizzato in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre, a condizione che le spese agevolate siano state sostenute nel predetto trimestre e documentate mediante fatture.
Dott.ssa Gaia Ferrigno
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