Molto spesso, ultimamente, si discute di videosorveglianza e di legittimità della stessa.
È ormai noto che l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha adottato le linee guida n. 3/2019 in merito alla procedura da attuare affinché si possa legittimamente ricorrere allo strumento della video sorveglianza.
Esistono però alcuni casi in cui – non essendoci trattamento dati – non è prevista una specifica procedura: si tratta delle telecamere finte e/o spente.
Se pertanto è vero che in tali casi non sussiste l’applicabilità delle norme sulla riservatezza e protezione dei dati, è necessario considerare la legittimità o meno, dal punto di vista civilistico, di una simile condotta che potrebbe creare il convincimento negli altri soggetti che l’area sia protetta e adeguatamente ripresa, facendo sorgere negli avventori un ingiusto affidamento in quanto – in quei luoghi – le misure di sicurezza verrebbero adottate solo apparentemente.
Attenzione quindi, anche l’installazione di cartelli segnaletici o telecamere finte può dar luogo a una responsabilità in capo ai soggetti che hanno deciso di ricorrere a questa misura di protezione, specie, se si tratta di aree condivise come ad esempio condomini o zone molto frequentate, legittimando persino una eventuale richiesta risarcitoria.
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