La consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che dispone l’automatica attribuzione del cognome paterno ai figli, secondo quanto previsto dall’art. 262 del codice civile anche in combinato disposto con quanto previsto dagli artt. 2 e 3 della Costituzione, nonché degli articoli 13 e 14 della CEDU in tema di uguaglianza e divieto di discriminazione.
La sentenza n. 131/2022 sancisce l’illegittimità della disposizione nella parte che non consente ai genitori di scegliere l’attribuzione di entrambi i cognomi, nell’ordine tra loro concordato, o del solo cognome della madre o del padre.
Nello specifico, la Corte Costituzionale ritiene la norma lesiva dell’identità del figlio, in virtù del fatto che il cognome costituisce un elemento fondamentale dell’identità personale e dello status filiationis.
Avv. Isabella Albrizzi
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