Isabella Albrizzi
Isabella Albrizzi
Avvocato
24 Novembre 2022 | News
Detrazione Superbonus 110%: novità decreto “aiuti-quater” D.L. 176/2022

Con la pubblicazione del decreto Aiuti-quater, avvenuta in data 18.11.2022, sono stati modificati i termini di fruizione dell’incentivo per l’efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020, meglio noto come Superbonus.

Nello specifico, il nuovo decreto prevede che gli interventi realizzati:
– da condomini;
– da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professione con riferimento a interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà di più persone fisiche;
– dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al comma 9 lettera d-bis);
– da persone fisiche su singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o edificio, anche in caso di demolizione e/o ricostruzione di cui al T.U. 380/2001 Art. 3 co. 1;
possano essere fruiti con il beneficio del 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2022. Di fatto, il termine viene pertanto ridotto di un anno rispetto alla normativa precedente. I benefici potranno essere fruiti anche per le spese successivamente sostenute, ma in percentuali diverse e in particolare al 90% per le spese sopportate entro il 31.12.2023, restano invece invariate le percentuali già stabilite per il 2024 e il 2025.

Il decreto Aiuti-quater prevede tuttavia che la riduzione del beneficio fiscale per l’anno 2023 non si applichi qualora:
1) alla data del 25.11.2022 sia stata presentata la CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata) e, in caso di interventi su edifici condominiali, sia stata assunta la delibera assembleare con approvazione dei lavori in data antecedente al 25.11.2022. Dette condizioni, dalla impostazione della norma, devono coesistere.
2) alla data del 25.11.2022 sia stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, relativamente agli interventi che riguardano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Unifamiliari
Inoltre, per gli interventi realizzati su unità immobiliari da persone fisiche, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023 a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati i lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (inclusi i lavori non agevolabili).

Il decreto ha altresì stabilito che per gli interventi avviati a partire dal 01.01.2023, le persone fisiche che abbiano sostenuto spese entro il 31.12.2023, potranno godere dei benefici fiscali per l’efficientamento energetico nella misura del 90% a condizione:
a) che il titolare risulti proprietario dell’immobile o goda di diritto reale sul bene;
b) che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
c) che il contribuente abbia un reddito familiare di riferimento non superiore a € 15.000,00 (da calcolarsi secondo quanto previsto dall’art. 9 co. 8bis.1).

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