Massimo Calaon
Massimo Calaon
Dottore Commercialista e Revisore legale
12 Aprile 2018 | News
Aperture di casseforti da parte della GDF se c’è consenso dell’indagato

Nelle operazioni di accesso fiscale eseguite da parte della Guardia di Finanza è necessaria l’autorizzazione del PM o dell’Autorità giudiziaria più vicina, qualora si presenti la necessità di aprire plichi sigillati, borse, casseforti, mobili (cassetti o armadi), ripostigli e simili, se il contribuente indagato non presta il proprio consenso all’apertura dei predetti.

In altre parole, è sufficiente che i documenti non siano immediatamente disponibili (al contrario dei documenti collocati sugli scaffali) e che per impossessarsene sia necessario aprire una chiusura, comunque fissata, anche con una semplice manovra a mano.

La suddetta autorizzazione risulta inoltre necessaria per visionare la posta elettronica non letta mentre non risulta necessaria per la posta elettronica già letta.

Tali precisazioni sono state rese nell’incontro con la stampa specializzata “Telefisco 2018” da parte della GdF.

Il contribuente deve quindi far verbalizzare la propria contraria volontà all’operato dei verificatori all’atto di apertura di plichi e casseforti, in quanto di fronte ad un esplicito diniego, i verificatori per non incappare in rischi di illegittimità del loro operato e degli accertamenti successivi, saranno tenuti a richiedere l’autorizzazione al PM per poter procedere.

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